INPS
Progetto
per la Gestione, lo Sviluppo
e il Coordinamento dell’Area Agricola
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Dirigenti
centrali e periferici |
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Direttori
delle Agenzie |
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Coordinatori
generali, centrali e |
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Roma, 22 Gennaio 2004 |
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periferici dei Rami professionali |
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Al |
Coordinatore generale
Medico legale e |
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Dirigenti
Medici |
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Circolare n. 10 |
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e, per conoscenza, |
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Al |
Presidente |
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Al |
Vice
Commissario Straordinario |
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Al |
Presidente
e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Al |
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Al |
Magistrato
della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Ai |
Presidenti
dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Al |
Presidente
della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Ai |
Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai |
Presidenti dei Comitati provinciali |
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OGGETTO: |
Rendita vitalizia ex art.13 L.1338/1962: chiarimenti. |
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SOMMARIO: |
1. Premessa 2. Prova Documentale 3. Efficacia nel tempo della prova documentale 4. Prova testimoniale- durata
del rapporto di lavoro 5. Figli Studenti 6. Figli minori “a carico” 7. Nucleo mezzadrile |
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1. Premessa A seguito delle esperienze maturate nella prima fase di attuazione delle disposizioni fornite con le circolari
n.32/2002 e 36/2003 ed in relazione ai numerosi
quesiti pervenuti dalle Sedi, con particolare riferimento alla “prova
documentale” dell’esistenza del rapporto di collaborazione nell’ambito di un
nucleo diretto-coltivatore e alla prova testimoniale attestante “la durata”
del rapporto stesso, si è reso necessario integrare con ulteriori chiarimenti
l’attività istruttoria delle Sedi con l’obiettivo di pervenire ad una
chiara ed esaustiva definizione delle domande presentate dagli interessati,
soprattutto nella fase di contenzioso amministrativo ex art. 47 Legge
n. 88/1989. 2. Prova
Documentale Come più volte precisato, la
prova documentale del rapporto di collaborazione , secondo quanto
statuito anche da recenti sentenze della Corte di Cassazione (vedi 14
dicembre 2000 – 8 febbraio 2001 n. 1778/2001) ai fini dell’ammissibilità alla
costituzione della rendita vitalizia, deve necessariamente fare riferimento
ad una “data certa” risultante da documentazione, atti, ecc… che, come
è noto, può essere attestata “ora per allora” esclusivamente da
Pubbliche Amministrazioni e/o Enti gestori dell’attività agricola. In tale ambito, sono pertanto da ritenere valide anche
le dichiarazioni dei Sindaci (vedi punto 3 circ. n. 36/2003) che avvalorano
il riscontro di atti e documenti depositati presso
il Comune e quindi registrati e datati, come ad esempio quelli
relativi alla trascrizione delle informazioni del censimento decennale della
popolazione, laddove sono eventualmente evidenziate le annotazioni tipiche di
una attività dichiarata all’epoca in fase di svolgimento : agricoltore,
contadino, coltivatore, lavoratore della terra,
ecc… Ne consegue che le dichiarazioni rese
“ per conoscenza personale” e similari non rientrano nella casistica della
documentazione utile per dimostrare che, in un certo momento storico,
esisteva un rapporto di collaborazione tra il soggetto richiedente la rendita
vitalizia ed il titolare del nucleo. 3. Efficacia nel tempo della prova documentale Con sentenza n.1778/01
la Cassazione (sez. civili) ha chiarito che la regola secondo cui
la durata del rapporto di lavoro può essere provata con ogni mezzo –
introdotta dalla Corte Costituzionale con sentenza n.568/
1989 - non può essere estesa all’ipotesi in cui la” data del documento è
certa ed è certa altresì, secondo il contenuto dello stesso documento,
l’epoca di costituzione del rapporto”. Pertanto la prova documentale può avvalorare l’esistenza
del rapporto di lavoro esclusivamente dalla data di emissione della medesima e non può essere utilizzata
per periodi precedenti. Anzi tale prova, per la circostanza, depone in
senso opposto. 4. Prova testimoniale: durata del rapporto di lavoro Con la citata sentenza n. 568/89 è stato acclarato che la durata del rapporto di lavoro può essere
provata con una più ampia libertà di prova che non esclude il ricorso
alle dichiarazioni testimoniali. In conseguenza di quanto finora esposto circa
l’efficacia della prova documentale, le
dichiarazioni testimoniali rese ai sensi della legge 15/68 e successive
modifiche ed integrazioni, potranno essere prese in considerazione soltanto
per periodi successivi alla data del documento. Nel precisare che possono essere rilasciate dichiarazioni
testimoniali anche da persone in relazione di parentela, affinità o
dipendenza, con la parte interessata a condizione che tale circostanza venga preliminarmente dichiarata, si rimanda a quanto
esposto sull’argomento con circolare n.185/1991. 5. Figli Studenti Come è noto con messaggio n. 55 del 23
ottobre 2002 (punto 4) è stata valutata l’iscrivibilità
dei figli studenti nell’ambito di un nucleo diretto – coltivatore al
verificarsi di tutti i requisiti richiesti dalla legge istitutiva e successive
modificazioni ed integrazioni. Al riguardo si osserva che in linea di principio la
posizione dei figli studenti, che nella generalità dei casi sono registrati nel nucleo come “unità a carico” ai
fini della assistenza per malattia, non costituisce a priori un impedimento
alla richiesta di costituzione di rendita vitalizia ex art.13
legge 1338/1962. Ciò in quanto, se risulta accertata l’appartenenza al
nucleo familiare, nonché il rapporto di collaborazione con il titolare,
ovviamente documentati secondo le disposizioni contenute nelle circolari
emanate in materia ed in conformità alle precisazioni fornite con la
presente circolare, la domanda dell’interessato è suscettibile di
accoglimento. 6. Figli minori “a carico” Ad integrazione delle direttive impartite al punto 2
della circolare n. 36/2003 si precisa che la posizione di figlio minore “a
carico” risultante dai modelli CD4 non costituisce a priori una obiettiva motivazione di reiezione della domanda. A
tale proposito la predetta motivazione prevista dalla procedura 3 Erre
“Risulta l’iscrizione negli elenchi di categoria
quale unità a carico e non quale unità attiva per il periodo…” non deve
essere più utilizzata. Nella fattispecie, infatti, qualora i riscontri
istruttori dovessero risultare negativi, dovrà
essere notificata all’interessato la motivazione del mancato accoglimento
della domanda che, per la circostanza, è costituita dal fatto che non è stato
dimostrato con documentazione certa l’effettivo svolgimento di un
rapporto di collaborazione nell’ambito del nucleo. 7. Nucleo mezzadrile Al punto 5 della citata circolare 36/2003
è stata preclusa la possibilità al collaboratore del nucleo mezzadrile di avvalersi dello strumento previsto dall’art.13 della legge 1338/1962 per sanare i periodi scoperti
da contribuzione per intervenuta prescrizione. A tal proposito si fa presente che è stato formulato
all’Avvocatura Centrale un apposito quesito anche
alla luce degli orientamenti emersi in seno al Comitato per la gestione
dei contributi e delle prestazioni dei Coltivatori diretti, Coloni e mezzadrili cui all’art.47 della
Legge 88/1989. Pertanto si fa riserva di ulteriori
chiarimenti.
IL DIRETTORE GENERALE
V. CRECCO |